Dopo aver trattato qui le misure di riduzione dei costi in bolletta per le famiglie in stato di disagio economico, in questo articolo trattiamo il bonus sociale per disagio fisico.
Il bonus per disagio fisico riguarda solo le utenze elettriche e viene concesso indipendentemente dal reddito di chi lo richiede. Inoltre, è cumulabile con uno dei bonus per disagio economico in tutti i casi in cui i requisiti di ammissibilità ricorrano per entrambi.
I requisiti
Il bonus per disagio fisico è destinato ai nuclei familiari in cui vive una persona in condizioni di salute gravi che, per vivere, abbia bisogno delle apparecchiature individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13/01/2011.
Come si ottiene
Per accedere al bonus per disagio fisico è necessario utilizzare il modello disponibile qui, che va presentato al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica – anche se diverso dal malato – o a un altro ente designato (per esempio i CAF o le Comunità Montane).
A quanto ammonta
Il valore del bonus per disagio fisico non è fisso, ma viene stabilito da ARERA in base a diversi parametri e all’ammontare economico di ognuno di essi. Il calcolo è affidato al sistema informatico che gestisce le agevolazioni, che tiene conto anche di quanto certificato dalle ASL competenti. Qualora queste ultime non forniscano alcune informazioni (macchinari e ore di utilizzo), il sistema assegna i valori minimi.
Per consuetudine e salvo eccezioni, ARERA aggiorna i parametri all’inizio di ogni anno. Qui è possibile trovare quelli vigenti.
Come e quando si riceve
Il tempo che può intercorrere fra la presentazione e l’accettazione di una richiesta di bonus per disagio fisico non è quantificabile. La procedura, infatti, prevede diversi attori (Comune, sistema informatico, operatori vari) e diversi passaggi e solo dopo l’ultimo la domanda viene considerata ammissibile e il bonus è concesso.
L’avvenuto riconoscimento viene comunicato in fattura. Da quel momento, per dodici mesi, ogni bolletta sconterà una quota del bonus – proporzionale al periodo a cui la fattura stessa si riferisce – e ne specificherà l’ammontare.
Per quanto tempo
Una volta concesso, il bonus per disagio fisico è erogato, senza interruzioni, fino a quando vengono utilizzate le apparecchiature salvavita a esso collegate. Il loro cessato impiego deve essere subito segnalato al fornitore di energia elettrica.
L’erogazione prosegue, senza soluzione di continuità, anche:
- in caso di cambio del fornitore o delle condizioni economiche del contratto;
- in caso di voltura, ovvero se il malato diventa intestatario di un contratto precedentemente intestato ad un suo convivente (o viceversa).
Al contrario, il bonus cessa se la titolarità del contratto viene trasferita a una persona non convivente con chi utilizza i macchinari elettromedicali.
Fonti