Nel corso del 2022, tramite diversi decreti, il Governo italiano ha promosso alcune misure per supportare aziende e attività economiche a fronte dell’impennata dei costi dell’energia elettrica e del gas. In sostanza, ha deciso di consentire che parte delle spese affrontate per le bollette andasse a costituire un credito d’imposta.
Cos’è il credito d’imposta
Il generale, il credito d’imposta è una misura adottata dallo Stato per agevolare specifici investimenti, o, come in questo caso, per favorire settori economici in difficoltà. In pratica, è, appunto, un credito vantato dal contribuente nei confronti dello Stato e può essere utilizzato:
- per compensare l’ammontare di eventuali debiti maturati o imposte dovute all’erario o alla Pubblica amministrazione;
- per il pagamento dei tributi.
In alcuni casi, poi, il credito d’imposta può essere ceduto a terzi, o se ne può chiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il suo valore non è fisso, ma varia a seconda delle disposizioni previste, volta per volta, da decreti, norme o bandi della Pubblica amministrazione.
Il credito d’imposta per l’energia elettrica
La misura riguarda le imprese energivore e non. Le energivore sono quelle che hanno un elevato consumo medio di elettricità – almeno 1 GWh/anno – e rispondono ad almeno uno dei requisiti previsti dall’articolo 3 del Decreto MISE del 21/12/2017.
Per loro, il valore del credito d’imposta è pari:
- al 20% della componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022, purché i costi medi per kWh del 4° trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del 4° trimestre 2019;
- al 25%della componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022, purché i costi medi per kWh del 1° trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del 1° trimestre 2019;
- al 25%della componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022, purché i costi medi per kWh del 2° trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del 2° trimestre 2019;
- al 40% della componente energetica acquistata ed affettivamente utilizzata nel 4° trimestre 2022, purché i costi medi per kWh del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del 3° trimestre 2019.
Per le imprese non energivore, invece, i crediti d’imposta corrispondono:
- al 15% della componente energetica effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022, purché i costi medi della componente energetica del 1° trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del 1° trimestre 2019. La misura è applicabile solo in presenza di almeno un contatore con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW;
- al 15% della componente energetica effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022, purché i costi medi della componente energetica del 2° trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del 2° trimestre 2019. La misura è applicabile solo in presenza di almeno un contatore con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW;
- al 30% della componente energetica effettivamente utilizzata nel 4° trimestre 2022, purché i costi medi della componente energetica del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del 3° trimestre 2019. La misura è applicabile solo in presenza di almeno un contatore con potenza disponibile uguale o superiore a 4,5 kW.
Il credito d’imposta per il gas
La misura riguarda sia le imprese gasivore che quelle che non lo sono. Le gasivore sono quelle che hanno un consumo medio annuo elevato – almeno 1 GWh (vale a dire 94.582 Sm3) – e operano in uno dei settori elencati nell’Allegato 1 del Decreto MITE 541/2021. Nel loro caso, il credito di imposta equivale ad una quota della spesa relativa all’acquisto di gas naturale da impiegare per usi diversi da quelli termoelettrici.
Nel dettaglio, i crediti previsti ammontano:
- al 10% del costo medio sostenuto nel 1° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto a quello del 4° trimestre 2019;
- al 25% del costo medio sostenuto nel 2° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto a quello del 1° trimestre 2019;
- al 25% del costo medio sostenuto nel 3° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto a quello del 2° trimestre 2019;
- al 40% del costo medio sostenuto nel 4° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto a quello del 3° trimestre 2019.
Anche per le imprese non gasivore il credito d’imposta corrisponde ad una percentuale di quanto speso per acquistare gas naturale da utilizzare per usi diversi da quelli termoelettrici. Per quanto le riguarda, i crediti ammontano:
- al 25% del costo medio sostenuto nel 2° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto a quello del 1° trimestre 2019;
- al 25% del costo medio sostenuto nel 3° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto a quello del 2° trimestre 2019;
- al 40% del costo medio sostenuto nel 4° trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto a quello del 3° trimestre 2019.
Per avere supporto circa i dati di consumo, i costi e l’ammontare dei crediti, imprese e attività economiche possono rivolgersi ai propri fornitori di elettricità e gas, che risponderanno nei tempi e nelle forme previste dalle normative vigenti in materia. Per quanto riguarda, invece, la fruizione dei crediti d’imposta maturati, è necessario rifarsi a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate.